NOTIZIE IMMOBILIARI

Attività che riaprono dal 14/04/2020

con lista dei codici ATECO

 

é entrato in vigore il 14 aprile 2020 il cedreto emanato dal governo sabato scorso, che prolunga il lockdown fino al 3 maggio 2020, ma permette ad alcune attività la riapertura dal 14 aprile 2020.

Le attività produttive non sospese sono:

  • tutte le attività indicate nell'allegato al Decreto

  • le attività necessarie a garantire la continuità delle filiere citate nell'allegato (che devono trasmettere al prefetto comunicazione della necessità di apertura)

  • le attività che erogano servizi di pubblica utilità

  • le attività degli impianti a ciclo continuo

in caso di riapertura dell'attività, deve però essere garantito il protocollo di regolamentazione relativo alle misure di contenimento della diffusione del virus:

  • distanziamento interpersonale

  • accessi scaglionati / regolamentati

  • obbligo di pulizia dei locali almeno due volte al giorno

  • dotazioni di sicurezza quali guanti protettivi e mascherine certificate

 

in aggiunta alle attività sopra citate, erano state riportate come attività che potessero riprendere la regolare attività lavorativa anche:

  • commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

  • commercio al dettaglio di libri

  • commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

a questo proposito è stato emanata successivamente un'ordinanza firmata dal governatore Attilio Fontana che impone misure più restrittive rispetto a quelle premulgate dal governo a mezzo decreto, in modo da arginare il rischio di contagio.

Vengono riconfermate invece le misure di contenimento del virus indicate nei precedenti decreti: consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o di salute, vietato il trasferimento verso un comune diverso da quello in cui si dimora, interdetta la mobilità per chi è sottoposto alla misura di quarantena, confermata la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, vietati gli assembramenti nei luoghi pubblici e privati, consentita l’attività motoria in prossimità della propria abitazione purché nel rispetto della distanza minima di un metro da ogni altra persona, ribadito il divieto di recarsi presso le seconde case.

 

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